Come avviare una mediazione

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Prima di avviare la procedura è possibile contattare i nostri uffici per eventuali chiarimenti e interrogativi sul procedimento che s’intende instaurare.

Le tariffe dell’organismo sono quelle previste dal DM 150/2023. L’organismo Assoedilizia s.r.l. adotta le tariffe minime previste anche per gli enti pubblici

Il Regolamento dell’Organismo contiene altre informazioni utili sul procedimento di mediazione.

Avvio della procedura di mediazione

Per le mediazioni condizione di procedibilità per l’avvio di un giudizio in tribunale è obbligatorio farsi assistere da un avvocato munito di mandato per la mediazione, con procura sostanziale in caso di assenza dell’assistito o procura notarile per la sua sostituzione per l’intera procedura.

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Compilare la domanda di mediazione che può essere presentata on line, per posta ordinaria o direttamente presso la sede di ADR Assoedilizia in Largo Augusto 8, sui modelli predisposti e presenti anche nel sito.

Se la mediazione è presentata da più parti compilare il modulo domanda congiunta.

Oltre ai dati richiesti dei vari soggetti, compilare l’oggetto della mediazione in modo chiaro e coinciso (eventuali descrizione dei fatti possono essere allegate con file differenti) aggiungendo la documentazione che si ritiene utile che può essere all’attenzione delle parti o del singolo mediatore.

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Effettuare il pagamento solo limitatamente a quanto già presente negli “Importi da versare” al primo punto del tariffario (indennità da versare per il primo incontro a pag. 2) a seconda che la mediazione sia obbligatoria o volontaria.

Quindi, prima di versare degli importi diversi da quanto risulta nelle ultime due colonne a destra divise per scaglioni, consultare l’organismo.

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Dopo la nomina del mediatore verrà comunicato a tutte le parti la data dell’incontro che, salvo eccezioni, avviene fra 20 e 40 giorni successivi alla presentazione della domanda.

Nella stessa comunicazione sarà presente anche il costo della mediazione a seconda delle varie ipotesi di continuazione e/o conclusione.

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Parte chiamata entro quattro giorni dall’incontro comunica o meno la propria adesione e partecipazione all’incontro.

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Le parti, salvo giustificati motivi, devono partecipare agli incontri di mediazione. Il procedimento di mediazione si basa sulla partecipazione e interazione, oltre che dei legali, dei loro assistiti.

Da Sapere

Nel caso si richieda una mediazione in modalità telematica è necessario che anche i soggetti presenti agli incontri possiedano una firma elettronica o spid per poter firmare i documenti, nel caso ne siano sprovvisti occorre inviare anche una delega alla firma per l’avvocato.

Se la domanda di mediazione impedisce la decadenza della domanda giudiziale occorre avvertire tempestivamente la Segreteria del termine da interrompere affinché si riesca a far recapitare per tempo la comunicazione alle parti chiamate. In tali circostanze si ricorda anche il 2° comma dell’art 8 che permette, a chi deve depositare una domanda, di comunicare direttamente all’altra parte la domanda di mediazione già presentata all’organismo, al fine di produrre sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedirne la decadenza per una sola volta.