Come avviare una mediazione

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Prima di avviare la procedura è possibile contattare i nostri uffici per eventuali chiarimenti e interrogativi sul procedimento che s’intende istaurare.

Le tariffe dell’organismo sono quelle previste dal DM 150/2023. L’organismo Assoedilizia s.r.l. adotta le tariffe minime previste anche per gli enti pubblici

Il Regolamento dell’Organismo contiene altre informazioni utili sul procedimento di mediazione.

Avvio della procedura di mediazione

Le parti, salvo giustificati motivi, devono partecipare agli incontri di mediazione.

Il procedimento di mediazione si basa sulla partecipazione e interazione delle persone presenti.

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Per avviare la procedura occorre inviare una domanda di mediazione firmata e compilata in tutte le sue parti e presentarla:
a) on line all’indirizzo pec mediassoediliziasrl@legalmail.it o tramite e-mail a mediazione@assoedilizia.mi.it (accertandosi del ricevimento presso la Segreteria)
b) per posta ordinaria o direttamente presso la sede l’organismo negli orari di apertura della Segreteria.

Se la mediazione è presentata da più soggetti compilare il modulo domanda congiunta.

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Per le mediazioni obbligatorie occorre essere assistiti da un avvocato che a tal fine deve trasmettere un mandato alla mediazione al quale associare una procura sostanziale per rappresentare la parte quando assente oppure una procura notarile per sostituirla nell’intera procedura e poter firmare anche l’eventuale accordo.

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Oltre ai dati richiesti per i diversi soggetti, occorre compilare l’oggetto della mediazione in modo il più possibile abbreviato e preciso (eventuali descrizione estese dei fatti possono essere allegate con ulteriori documenti).

Altra documentazione può essere pure allegata specificando se riservata al solo mediatore.

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Effettuare il pagamento solo limitatamente a quanto già presente negli “Importi da versare” al primo punto del tariffario (indennità da versare per il primo incontro a pag. 2) a seconda che la mediazione sia obbligatoria o volontaria.

Quindi, prima di versare degli importi diversi da quanto risulta nelle ultime due colonne a destra divise per scaglioni, consultare l’organismo.

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Allegare infine alla domanda i documenti d’identità delle parti e il tesserino dell’Ordine Avvocati del legale, la contabile di pagamento, la procura per le mediazioni e l’eventuale visura camerale per enti e società

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Dopo la nomina del mediatore verrà comunicato alla parte chiamata la data dell’incontro che, salvo eccezioni, avviene fra 20 e 40 giorni successivi alla presentazione della domanda, insieme al costo della mediazione a seconda delle varie ipotesi di continuazione e/o conclusione.

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Parte chiamata entro quattro giorni dall’incontro comunica o meno la propria adesione e partecipazione all’incontro.

Da Sapere

Nel caso si richieda una mediazione in modalità telematica è necessario che anche i soggetti presenti agli incontri possiedano una firma elettronica o spid per poter firmare i documenti, nel caso ne siano sprovvisti occorre inviare anche una delega alla firma per l’avvocato.

Se la domanda di mediazione impedisce la decadenza della domanda giudiziale occorre avvertire tempestivamente la Segreteria del termine da interrompere affinché si riesca a far recapitare per tempo la comunicazione alle parti chiamate. In tali circostanze si ricorda anche il 2° comma dell’art 8 che permette, a chi deve depositare una domanda, di comunicare direttamente all’altra parte la domanda di mediazione già presentata all’organismo, al fine di produrre sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedirne la decadenza per una sola volta.

Il Regolamento dell’Organismo contiene altre informazioni utili sul procedimento di mediazione.