Mediazione in ambito condominiale

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La Mediazione Condominiale

L’ Organismo di Mediazione è il naturale sviluppo dell’attività svolta nei passati decenni da Assoedilizia, attività per la soluzione delle controversie condominiali attraverso quelle che venivano chiamate un tempo, “giunte condominiali”, tenute nella storica sede di via Meravigli 3 a Milano.

L’organismo trasse beneficio da tali esperienze e i mediatori, avvocati, architetti e dottori commercialisti revisori dei conti, le arricchirono con le tecniche di mediazione.

Spesso si rimandano ad una revisione contabile possibili risposte di chiarezze e dubbi sui conti.

Di sicura utilità, la revisione è spesso più indicata per un controllo continuo dei conti o per situazioni con un grado d’incertezza e rischio notevoli tali da giustificarne i tempi non indifferenti di analisi e costi.

Da qui l’utilità della mediazione per casi più circoscritti, promossi a volte da uno o più condomini.

La mediazione in questi casi è più agile, economica e si può avvalere di competenze specifiche che possono mirare con più precisione gli obiettivi da raggiungere.

Impugnazione di delibera assembleare –

Mediazione e rischi di decadenza

Appare opportuno mettere in rilievo l’attività che deve essere svolta in occasione della impugnazione in cui si contesta la annullabilità di una delibera assembleare che, ai sensi dell’art. 1137 c.c. deve essere proposta entro 30 giorni dalla data dell’assemblea, per i condomini presenti e dal ricevimento del verbale per gli assenti.

La impugnazione deve essere, in via preliminare, proposta con mediazione, salvo poter procedere in via giudiziaria in caso di mancato accordo.

Occorre fare bene attenzione al fatto che, nel termine di 30 giorni, non è sufficiente depositare, avanti l’organismo prescelto, la domanda di mediazione ma occorre che, entro tale termine, la domanda presentata sia portata a conoscenza del Condominio come previsto dall’art.8 D.LGS 28/2010, così come modificato.

Tale articolo prevede che “Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 (inviata dall’organismo) perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta.

La parte può, a tal fine, comunicare all’altra parte la domanda di mediazione già presentata all’organismo di mediazione, fermo l’obbligo dell’organismo di procedere ai sensi del comma 1.”

Appare evidente che l’organismo potrebbe comunicare la presentazione di tale domanda non nell’immediato ma dopo alcuni giorni, dovendo provvedere alla designazione del mediatore ed alla fissazione della data del primo incontro e, quindi, oltre il termine di 30 giorni fissato dalla norma.

Sul punto la Giurisprudenza ha ripetutamente precisato che non esiterebbe, in tal caso, una responsabilità dell’organismo in quanto è onere del soggetto che ha proposto la mediazione comunicare la domanda di mediazione presentata alla controparte.

Tale circostanza dovrà essere considerata con la massima attenzione, dal momento che in caso di mancata comunicazione della domanda di mediazione entro il termine indicato da parte del soggetto che ha proposto l’impugnazione, quest’ultima verrà considerata non tempestiva, con conseguente improcedibilità di tale impugnazione.